Come noto, il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’EUJEPA – l’Economic Partnership Agreement tra Unione europea e Giappone.
Dal 1° febbraio, dunque, i dazi all’import nelle due parti sono abbattuti, immediatamente per taluni prodotti, gradualmente per altri: al completamento delle riduzioni progressive dei dazi – effettuate in tappe annuali –, circa il 97% dei prodotti esportati dall’UE al Giappone sarà liberalizzato e godrà, quindi, di dazio nullo (https://bit.ly/2BfU5QL).
Il trattamento preferenziale, però, è accordato solo ai prodotti di origine preferenziale UE e Giappone, ossia ai prodotti che rispettano le regole di origine preferenziale contenute nell’accordo; i prodotti che non rispettano tali regole scontano dazio pieno.
L’EUJEPA rappresenta un’innovazione nella storia degli accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea con Paesi terzi.
Le maggiori novità introdotte riguardano proprio la tematica dell’origine preferenziale, nello specifico la prova e il processo di verifica dell’origine dei prodotti scambiati tra le due parti.
Il trattamento preferenziale all’import in UE e in Giappone è accordato sulla base del c.d. claim for preferential treatment, ossia una richiesta di trattamento preferenziale che deve essere presentata dall’importatore alle autorità doganali di importazione e della cui correttezza è pienamente responsabile l’importatore medesimo (articolo 3.16, EUJEPA).
L’EUJEPA è il primo accordo a prevedere espressamente tale modalità. Pertanto, il 22 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la circolare 1/D recante indicazioni e modalità applicative dell’accordo.
Al fine di richiedere il trattamento daziario preferenziale, l’ADM ha specificato che l’importatore deve inserire specifici codici – riportati nella circolare medesima – nella dichiarazione di immissione in libera pratica relativa ai prodotti di origine preferenziale importati dal Giappone.
La richiesta di trattamento preferenziale presentata dall’importatore si può basare, alternativamente, su:
- una dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) rilasciata dall’esportatore;
- la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.
Analogamente a quanto già avviene nell’ambito degli scambi preferenziali tra UE e Canada, gli esportatori italiani (e unionali, in generale) che intendono rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema REX (Registered Exporter), presentando domanda di registrazione – il cui modulo ècontenuto nell’allegato 22-06bis del Regolamento di Esecuzione 2015/2447 (RE), modificato dal Regolamento di Esecuzione 2018/604 – all’ufficio doganale competente territorialmente. Gli operatori italiani, invece, che sono già registrati al sistema REX nell’ambito dell’accordo tra Canada e UE (CETA) o nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), potranno utilizzare automaticamente il proprio numero REX anche per la compilazione di dichiarazioni di origine in ambito EUJEPA. Tuttavia, qualora i prodotti esportati verso il Giappone siano diversi da quelli indicati nella richiesta di registrazione già presentata, gli operatori dovranno richiedere una modifica della registrazione, al fine di aggiungere i codici doganali dei prodotti esportati verso il Giappone.
Resta ferma, anche nell’ambito dell’accordo tra UE e Giappone, la possibilità per gli esportatori unionali non registrati al REX di compilare dichiarazioni di origine su fattura per merce originaria il cui valore non superi 6.000€.
Una particolarità introdotta dall’EUJEPA sta nell’introduzione di un nuovo campo nel testo della dichiarazione di origine (il campo 4), in corrispondenza del quale l’esportatore deve indicare il/i criterio/i di origine sulla base del/dei quale/i il prodotto oggetto della dichiarazione di origine acquisisce il carattere originario.
In alternativa alla dichiarazione di origine, l’importatore può fare richiesta di trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario del prodotto (c.d. importer’s knowledge).
La conoscenza dell’importatore si deve basare su informazioni contenute nella documentazione giustificativa fornita dall’esportatore o dal produttore. Nello specifico, tali informazioni, che potranno essere richieste dalle autorità doganali all’importatore in sede di verifica, dipendono dal criterio di origine sulla base del quale i prodotti hanno ottenuto l’origine preferenziale: per esempio, se il prodotto ottiene l’origine preferenziale in forza di una regola di origine basata sul valore, l’importatore potrebbe dover fornire alla dogana informazioni concernenti il valore dei materiali originari e dei materiali non originari impiegati dal produttore nella fabbricazione del prodotto. Se, invece, il prodotto ha ottenuto l’origine preferenziale sulla base di una lavorazione specifica, in sede di verifica, le autorità doganali potrebbero richiedere informazioni approfondite sul processo produttivo a cui il bene è stato sottoposto nell’altra parte contraente.
Pertanto, se l’operatore intende avvalersi della sua conoscenza sul carattere originario del prodotto importato per fare richiesta di trattamento preferenziale, deve assicurarsi di poter ottenere tali informazioni dall’esportatore/produttore dei beni originari.
L’EUJEPA apporta una novità anche in materia di regole di origine: talune regole, infatti, sono espresse in termini di regional value content (RVC), ossia il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto. In altre parole, il RVC esprime il valore aggiunto nel Paese (o gruppo di Paesi) di esportazione, inteso come il valore, rispetto al prezzo, di tutto ciò che non è materiale non originario.
Mentre il valore massimo di materiali non originari (MaxNOM) è calcolato in relazione al prezzo EXW del prodotto finito (analogamente a quanto previsto dagli altri accordi di libero scambio dell’UE), il regional value content è calcolato sulla base del prezzo FOB del bene, ossia del prezzo franco a bordo comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati, dei costi sostenuti per la produzione e del trasporto del prodotto fino al porto di esportazione nel territorio della parte esportatrice.
Un tema di particolare interesse per i distributori industriali, non direttamente trattato dell’accordo ma ad esso strettamente connesso, è quello della dichiarazione del fornitore.
La dichiarazione del fornitore è uno strumento previsto dalla normativa doganale dell’UE (art. 61 e segg. del Regolamento di esecuzione 2015/2447) e utilizzato dagli operatori per attestare, nell’ambito degli scambi intra-UE, l’origine preferenziale dei prodotti ai sensi degli accordi di libero scambio siglati dall’Unione europea.
Dal 1° febbraio 2019, pertanto, è possibile compilare una dichiarazione del fornitore (o una dichiarazione a lungo termine del fornitore) per i prodotti di origine preferenziale in ambito EUJEPA.
Tuttavia, ad oggi, i modelli previsti dalla normativa UE per tali dichiarazioni non contemplano la possibilità di fornire all’esportatore informazioni aggiuntive, quali i criteri di origine utilizzati per determinare il carattere originario dei prodotti scambiati, necessarie all’esportatore al fine di compilare correttamene una dichiarazione di origine su fattura.
Pertanto, gli operatori che intendono rilasciare dichiarazioni del fornitore in ambito EUJEPA possono integrare le dichiarazioni con le informazioni necessarie.
Easyfrontier è a disposizione delle imprese per supportarle nelle questioni legate all’EUJEPA e all’origine preferenziale.
Matilde Poidomani, R&D Easyfrontier
Per info e approfondimenti sul contenuto dell’articolo esui servizi offerti da Easyfrontier contattare: Carmela MassaroResponsabile relazioni esterne e rapporti istituzionali0245418305 – 389 3436217