La normativa italiana sulle apparecchiature a pressione ha iniziato a strutturarsi negli anni Venti quando, nelle prime fasi di industrializzazione del paese, il legislatore regolamentò la costruzione, l’installazione e l’esercizio di apparecchiature attraverso l’emanazione del R.D. 12/05/1927 N°824.
Se pure l’aggiornamento delle specifiche tecniche fu continuo, il quadro normativo rimase per lo più invariato fino all’emissione della direttiva europea 97/23/CE, meglio conosciuta come PED, recepita in Italia attraverso il D.Lgs. N°93 del 25/02/2000.
La PED è una normativa di prodotto, cioè deputata a garantire il rispetto dei «requisiti essenziali di sicurezza» sanciti dalla Comunità Europea, nella fabbricazione di attrezzature in pressione.
Le novità introdotte dalla PED hanno però evidenziato la necessità di rendere coerenti con le nuove «definizioni di attrezzatura a pressione» anche le norme per l’installazione e l’esercizio delle attrezzature stesse.
A tale esigenza ha rispose in principio, almeno in parte, il DM329/2004.
Lo stesso fu poi incluso, e reso completo, con l’emissione del D.Lgs.81/2008 ( meglio noto come Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro) e s.m.i.
Tale D.Lgs., infatti, ha raggruppato e reso coerenti tutte le disposizioni per l’installazione e utilizzo di attrezzature a pressione attraverso le prescrizioni dell’Art.71 e quindi dell’allegato VII del decreto stesso.
L’allegato VII è divenuto il nuovo punto di riferimento per la determinazione delle frequenze delle verifiche su apparecchi a pressione.
È stata, inoltre, ribadita la possibilità di derogare le frequenze delle verifiche periodiche stesse (concetto già presente nel DM329/2004 Art.10-Comma 5) attraverso l’emanazione del DM 11 aprile 2011 che recita:
Allegato II - “4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 1/2008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.”
Inoltre, con il D.L. 22 giugno 2012 «Misure urgenti per la crescita del paese», il legislatore ha ulteriormente regolamentato le verifiche periodiche con particolare attenzione agli impianti ricadenti nella “Seveso” e in particolare:
Art.36 - “Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni.
Sotto la responsabilità dell’utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l’impianto.”
Con tali normative viene quindi superato definitivamente il concetto di verifiche ispettive cosidette deterministiche, che prevedono cioè controlli su base periodica regolare e uguale per qualsiasi tipologia di impianto, con quello di verifiche ispettive basate sulla valutazione del rischio legato all’effettivo stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura stessa.
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