Il DM 8 marzo 2010 n. 65 e le obbligazioni per i rivenditori

la normativa RAEE e le novità del 2010

  • 5 Gennaio 2011
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  • Il DM 8 marzo 2010 n. 65 e le obbligazioni per i rivenditori
    Il DM 8 marzo 2010 n. 65 e le obbligazioni per i rivenditori

Nel 2002 il legislatore europeo introduce per la prima volta, con la Direttiva 96/2002/CE, una normativa armonizzata per la gestione dei rifiuti tecnologici: recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005, la norma in parola trova definitiva attuazione operativa solo quest’anno, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del tanto atteso Decreto Ministeriale 8 Marzo 2010, n. 65, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”. Il Decreto 151 – meglio conosciuto come Decreto RAEE – sancisce la responsabilità estesa del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ispirandosi al principio comunitario “chi inquina paga”: in buona sostanza, definito un soggetto obbligato (la legge lo chiama “Produttore” anche se in realtà si può trattare anche dell’importatore in Italia, persino se l’acquisto è intracomunitario), questi si deve fare carico della gestione finanziaria del fine vita delle AEE immesse sul mercato. Le apparecchiature, divenute rifiuto ed individuate con l’acronimo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sono suddivise in dieci categorie merceologiche, le più eterogenee: si spazia dai computer portatili ai trapani elettrici, dai giocattoli ai frigoriferi, alle lampadine a scarica di gas, fino agli utensili e agli strumenti di monitoraggio e controllo, con la sola esclusione degli impianti fissi di grandi dimensioni. I RAEE sono poi “domestici” quando originati da apparecchiature vendute ad utenze domestiche; “professionali”, al contrario, quando le AEE originariamente sono state cedute a aziende, uffici, professionisti. E la bipartizione in parola ha cardinale importanza nell’ingegneria stessa della legge, poiché due sono i modelli di finanziamento della gestione dei rifiuti elettronici previsti: da una parte i rifiuti domestici, la cui gestione è finanziata sulla base della quota di mercato del produttore ed affidata ai Sistemi Collettivi di riferimento, obbligatoriamente. Dall’altra parte i rifiuti “professionali”, per i quali l’obbligo di gestione è solo eventuale e va assolto, anche individualmente (ovvero senza dovere necessariamente aderire ad un Sistema Collettivo) al momento solo nel caso in cui viene fatta specifica richiesta da parte dell’utente che acquista un bene nuovo equivalente. La norma, con l’obiettivo di incentivare i flussi di raccolta dei RAEE, prevedeva nella sua formulazione originaria la possibilità per il consumatore di conferire al rivenditore (che la legge chiama “Distributore”, ma che è da intendersi sempre come il soggetto che, ultimo della catena commerciale, cede il bene all’utente finale) il rifiuto all’atto contestuale dell’acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Un problema tecnico di armonizzazione gerarchica delle fonti non rendeva però tale possibilità concreta- STRATEGIES mente attuabile, con la conseguenza che lo start up del sistema dei ritiri effettuati dei rivenditori è stato continuamente prorogato, sino alla pubblicazione del DM 65/2010 che, prevedendo “modalità semplificate per la gestione dei RAEE dei distributori”, rende di fatto possibile – e obbligatorio – l’avvio del sistema. Dal 18 giugno, dunque, i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad utenti domestici sono obbligati a ritirare gratuitamente il rifiuto conferito dal cliente nel momento della vendita del nuovo, pena l’applicazione di sanzioni importanti. Anche i rivenditori di AEE professionali hanno la possibilità di aderire a questo sistema virtuoso, laddove formalmente incaricati dal produttore o dall’importatore. In entrambi i casi il presupposto logico e formale per il ritiro del rifiuto prodotto da terzi è l’adempimento di una serie di oneri e l’iscrizione alla sezione semplificata dell’Albo Gestori Ambientali. Per qualsiasi informazione e per compilare gratuitamente il modulo di iscrizione all’Albo onde potere offrire il servizio alla propria clientela, il rivenditore può accedere al portale dedicato all’indirizzo web www.unocontrouno.it che, nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Camera di Commercio di Milano, ha l’obiettivo di condurre in modo semplice ma rigoroso i rivenditori attraverso obblighi, adempimenti e opportunità. Luciano Teli Direttore consorzio ecoR’it

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