Il 18 ottobre scorso ha avuto luogo, a Roma, il lancio ufficiale da parte della ICC (International Chamebr of Commerce) degli Incoterms® 2020, i quali saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.
Poco è cambiato rispetto all’edizione precedente (Incoterms® 2010). Le prime indiscrezioni volevano l’eliminazione delle rese EXW e DDP, l’introduzione di un nuovo termine (CNI – Cost and Insurance) e la scomposizione della resa FCA in una componente per il trasporto terrestre e una per il trasporto navale. Nessuna di tali modifiche è stata poi effettivamente apportata nella versione 2020. Altri cambiamenti, seppur circoscritti, caratterizzano la nuova edizione.
Le prime due modifiche rilevanti, di tipo strutturale, sono state apportate al fine di rendere più facile e sistematica la lettura degli Incoterms®.
Con la versione 2020, sono state riorganizzate le regole che disciplinano le condizioni delle rese. Tali regole stabiliscono, per ogni resa, i ruoli e le responsabilità in capo al venditore e in capo al compratore: esse sono suddivise in A (lato venditore) e B (lato compratore). La riorganizzazione delle regole ha l’obiettivo di mettere in evidenza le condizioni più importanti e di maggiore impatto: per esempio, la consegna e il trasferimento dei rischi da venditore a compratore, prima disciplinate rispettivamente dalle regole A4/B4 e A5/B5, sono state spostate nelle posizioni A2/B2 e A3/B3, proprio al fine di dare loro maggiore risalto.
È stata poi introdotta una seconda parte degli Incoterms® che riepiloga tutti i termini declinando ciascuna regola A/B per tutte le rese: per esempio, per la regola A3 “Trasferimento dei rischi”, vengono riportate le specifiche condizioni per ogni resa.
Sempre nell’ambito della riorganizzazione delle regole, è stato deciso di riassumere tutti i costi sotto un’unica regola: infatti, nelle precedenti versioni molti dei costi sono indicati solo in corrispondenza delle regole di riferimento e, in corrispondenza della regola A6 “Ripartizione delle spese”, sono riepilogati solo i principali. Nella versione 2020, la regola A9/B9 riporta una lista puntuale e completa dei costi a carico delle due parti così da consentire loro di identificare con facilità le spese a loro carico.
La modifica sostanziale più importante riguarda la resa FCA (Free Carrier – Franco vettore). Nello specifico, quando i beni sono venduti FCA e trasportati via mare, il venditore potrebbe avere necessità della Bill of Lading (polizza di carico) con annotazione di messa a bordo della merce al fine di adempiere alle richieste della propria banca nel caso di utilizzo della lettera di credito. Tuttavia, con la resa FCA, la messa a bordo della merce sulla nave avviene solo in un momento successivo alla consegna, ossia solo dopo che i rischi e le spese di trasporto sono passati in carico al compratore. Il venditore potrebbe avere serie difficoltà nell’ottenere la polizza di carico poiché il vettore, nella maggior parte dei casi, è obbligato a emettere polizza di carico solo dopo che la merce sia stata effettivamente caricata a bordo della nave.
Per dare soluzione a tale problematica, la regola A6/B6 “Documento di consegna/trasporto” della resa FCA prevede un meccanismo facoltativo sulla base del quale il venditore e il compratore si accordano affinché quest’ultimo dia istruzione al proprio vettore di emettere e consegnare al venditore la polizza di carico con annotazione di messa a bordo, una volta caricata la merce sul mezzo. Il venditore sarà poi obbligato a far avere la polizza di carico al compratore, generalmente attraverso la banca.
Tale innovazione si è resa necessaria al fine di rispondere ad una comprovata esigenza del mercato poiché, ad oggi, laddove i venditori abbiano necessità della polizza di carico con annotazione di messa a bordo, sono costretti a ricorrere alla resa FOB (Free on Board – Franco a bordo), con il conseguente carico maggiore di rischi e responsabilità. Dal 1° gennaio 2020, gli operatori potranno comunque utilizzare la resa FCA degli Incoterms® 2020, prevedendo la possibilità di ottenere la polizza di carico dal vettore immediatamente dopo la caricazione della merce.
Un’ulteriore modifica riguarda le cosiddette Note Esplicative per gli Operatori, ossia le note che, nella versione 2010, compaiono all’inizio di ogni resa. Le Note Esplicative per gli Operatori, premesse alle regole, spiegano i principi di base di ciascun Incoterms®, evidenziando e approfondendo i punti di maggiore attenzione. Il corpo delle Note Esplicative della versione 2020, più consistente rispetto alla versione precedente, fornisce interpretazioni agli operatori su questioni particolari non trattate dalle regole.
Al di fuori delle quattro maggiori innovazioni sopra illustrate, è necessario menzionarne altre due.
La prima riguarda le rese CIP (Cost Insurance Paid to -Trasporto e assicurazione pagati fino a) e CIF (Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo): nella versione 2010, l’utilizzo delle due rese impone al venditore l’obbligo di ottenere un’assicurazione sul trasporto conforme almeno alla copertura minima fornita dalle clausole C dell’Institute Cargo Clause. Con la versione 2020, tale livello assicurativo è stato innalzato al livello massimo, ossia alle clausole A.
La seconda concerne la variazione del nome della resa DAT (Delivery at Terminal – Reso al terminal) in DPU (Delivery at Place Unloaded – Reso al luogo di destinazione scaricato). Dal punto di vista sostanziale, di fatto, nulla cambia, ad eccezione del fatto che con DAT il venditore consegna la merce una volta scaricata dal mezzo di trasporto in un terminal mentre con DPU il luogo di consegna può essere qualsiasi luogo (e non solo un terminal).
È, infine, necessario sottolineare che gli Incoterms® possono essere liberamente modificati dagli operatori ma, qualora le parti decidessero di agire in tal senso, è sempre opportuno specificare chiaramente nel contratto l’effetto voluto con tali modifiche, in modo da evitare conseguenze indesiderate.
Inoltre, agli operatori è lasciata libertà di adottare anche versioni degli Incoterms® precedenti all’ultima pubblicata: così, se lo vogliono, dopo il 1° gennaio 2020, potranno continuare ad utilizzare gli INCOTERMS® 2010 o gli INCOTERMS® 2000, avendo cura di specificarlo ove opportuno.
Easyfrontier è a supporto degli operatori in materia di Incoterms®.
Matilde Poidomani, Team R&D Easyfrontier
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