Iran, da Stato canaglia a stato di grazia a lentissimi passi...

L'evoluzione della disciplina restrittiva negli scambi internazionali e il suo impatto sull'attività dei distributori industriali

  • 21 Ottobre 2015
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  • Iran, da Stato canaglia a stato di grazia a lentissimi passi...
    Iran, da Stato canaglia a stato di grazia a lentissimi passi...

La congiuntura internazionale sembra arridere all’erede geopolitico dell’impero Persiano.

Da un lato, le sue forze armate sono impiegate in uno scontro titanico in una coalizione sciita contro il nascente Stato Islamico, esercitando quindi il classico hard power sulla Siria (tradizionale alleata) e sull’Irak (ormai, ex-nemico).

A questo fa pendant il soft power messo in campo dall’Iran per rompere l’assedio in cui la comunità internazionale (segnatamente, USA and friends) lo aveva costretto a causa della proliferazione nucleare.

A tale proposito, lo scorso 14 luglio (2015) è stato l’“Historic Day” (esordio del comunicato congiunto di Lady PESC, Federica Mogherini,

e del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif) in cui è stato concluso lo storico accordo sul nucleare. Questo prevede una serie di condizioni che, quando rispettate, porteranno, lato Ue, alla revoca delle sanzioni e delle restrizioni poste dal Regolamento 267/2012 e s.m.i.

Ne consegue quindi che il quadro sanzionatorio permane, ad oggi, immodificato e, nell’immediato, l’accordo non va ad incidere in modo significativo sulle imprese che operano in Iran, pur aprendo la porta a scenari evolutivi in senso migliorativo. Sono quindi attualmente in vigore tutte le misure restrittive previste dal Reg. 267/2012, salvo le sospensioni già in essere.

Nel Reg. 267/2012 permane il completo divieto di vendita e trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I o II, anche qualora tali prodotti NON siano originari dell’Unione.

Se l’allegato I è di logica comprensione, riguardando i beni dual use (o “a duplice uso”) come definiti nel Reg. 428/2009 (beni che, pur non essendo in se materiali di armamento o connessi alla proliferazione del nucleare, potrebbero essere utilizzati nella produzione dei materiali medesimi), è l’allegato II a suscitare le maggiori perplessità.

Questo, infatti, ha una natura che si potrebbe definire “ipocrita” in quanto, muovendo formalmente dal concetto di dual use, ne allarga l’ambito di applicazione finendo per ricomprendervi beni che con il dual use non hanno nulla a che fare – la cui inclusione quindi mira vieppiù ad indebolire la capacità industriale del paese “embargato” (finendo per danneggiare pesantemente anche produttori ed esportatori nostrani). Sono invece esportabili (in seguito ad autorizzazione), i prodotti di cui all’allegato III. È bene ricordare che i codici alfanumerici di cui ai detti allegati sono “parlanti”, descrivendo i prodotti in base a caratteristiche chimico-fisiche specifiche e, quindi, solo indirettamente collegabili alla nomenclatura combinata che identifica le merci nel commercio internazionale.

Oltre agli allegati di cui sopra, ve ne sono, però, altri che proibiscono l’esportazione di vari prodotti (quali grafite, metalli grezzi e semilavorati), identificati, in questi casi, in modo univoco attraverso il codice di nomenclatura combinata. Al di là di ogni ulteriore approfondimento circa il progressivo smantellamento delle misure restrittive (e, quindi, delle diverse fasi del cosiddetto Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA) – su cui sono disponibili numerose fonti sul web per chi nutrisse specifici interessi in materia – ci chiediamo: ma tutto ciò che cosa ha a che fare con l’attività di un distributore di prodotti industriali?

 

Continua a leggere l'articolo di Fulvio Liberatore e Alessandro Di Simone di Easyfrontier sul numero di Ottobre de Il Distributore Industriale