JEFTA, tempistiche e novità dell’accordo tra UE e Giappone

Il Japan-EU Free Trade Agreement renderà le due realtà sempre più vicine

  • 12 Ottobre 2018
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    JEFTA, tempistiche e novità dell’accordo tra UE e Giappone

Il 17 luglio 2018, i Presidenti Juncker e Tusk e il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe hanno sottoscritto il JEFTA – Japan-EU Free Trade Agreement, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Giappone. Tale accordo, il cui testo è già disponile sul sito della Commissione europea (trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684, ancora non sono disponibili i testi di tutti gli allegati all’accordo) non entrerà in vigore fino a quando non sarà ratificato dalla Dieta nazionale del Giappone e dal Parlamento europeo. Presumibilmente, quindi, l’accordo entrerà in vigore (provvisoriamente o definitivamente) nel 2019.

L’accordo copre diverse aree tematiche: per le nostre imprese, sotto il profilo degli scambi commerciali, di primario interesse è la parte dedicata alla liberalizzazione del commercio.

L’accordo ha, infatti, tra gli altri, l’obiettivo di eliminare la maggior parte dei dazi all’importazione in UE dei prodotti di origine preferenziale giapponese e in Giappone dei prodotti di origine preferenziale unionale. Tale eliminazione avverrà, in taluni casi, immediatamente a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo e, in altri casi, attraverso una riduzione progressiva dei dazi durante periodi di tempo che vanno dai quattro ai venti anni.

Lo schema delle riduzioni daziarie progressive è contenuto nell’allegato 2-A dell’accordo UE-Giappone: per la parte relativa ai dazi all’importazione in UE i prodotti sono identificati dal codice di Nomenclatura Combinata dell’Unione europea (codice a otto cifre); per i dazi all’importazione in Giappone, invece, i prodotti sono identificati dallo Statistical Code Lists for Imports, codice a nove cifre proprio del Giappone. Entrambe le codifiche, però, sono basate sul medesimo sistema di classificazione: il Sistema Armonizzato (HS – Harmonized System), cui aderiscono sia UE sia Giappone. Nella maggior parte dei casi, per identificare una regola di origine, sarà sufficiente fare riferimento al codice di Sistema Armonizzato, identico tra i due Paesi, anche se, per particolari settori, acquisterà rilevanza la conoscenza esatta delle codifiche complete valide in UE e in Giappone.

Easyfrontier resta, comunque, a disposizione delle aziende associate per effettuare le necessarie riconciliazioni tra i due sistemi di classificazione.

Sulla base del JEFTA, per larga parte dei prodotti è previsto un abbattimento daziario totale (dazio zero) a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, come ad esempio per i prodotti del settore della meccanica esportati dall’Unione europea al Giappone. Per le importazioni in UE di automobili di origine preferenziale giapponese, invece, è opportuno evidenziare che la liberalizzazione del mercato avverrà in modo graduale. I dazi sugli autoveicoli giapponesi importati nell’UE verranno eliminati in periodi che variano dai 7 ai 13 anni, al fine di tutelare specifici interessi dell’Unione europea, in cui il mercato dell’automobile è sicuramente tra i più strategici.

Di rilievo per le imprese del nostro settore è, poi, il fatto che le imprese europee, tipicamente acquirenti dei prodotti distribuiti dalle aziende associate FNDI, potranno accedere al mercato degli appalti in quarantotto grandi città giapponesi, compresi gli appalti nel settore ferroviario.

Pertanto, sarà ancor più frequente la richiesta di dichiarazione del fornitore, di cui abbiamo già trattato su queste pagine.

La dichiarazione del fornitore, nell’ambito dell’accordo tra UE e Giappone, dovrà contenere, molto probabilmente, informazioni molto specifiche.

In caso di dubbi sulla veridicità dell’origine dichiarata, infatti, l’importatore potrà richiedere al proprio fornitore informazioni molto precise sui costi dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finito, oltreché sulla loro origine e sul processo di lavorazione effettuato.

Pertanto, la dichiarazione del fornitore dovrà arricchirsi di informazioni tali da consentire al cliente dell’impresa di distribuzione di fornire, a propria volta, le necessarie specifiche al proprio cliente, ad esempio il codice di Sistema Armonizzato dei materiali impiegati, il costo sostenuto per tali materiali e, soprattutto, la loro origine – anche quando tale origine non fosse UE.

Si tratta di una vera e propria “inversione di marcia” rispetto agli accordi siglati fino ad ora dall’UE, andando ben oltre alle novità introdotte dal CETA: se l’accordo tra UE e Canada, infatti, supera la figura dell’esportatore autorizzato introducendo, per la prima volta in ambito di accordi di libero scambio, il sistema dell’esportatore registrato (REX), il JEFTA prevede che possa essere l’importatore in prima persona a dichiarare autonomamente l’origine preferenziale dei prodotti importati.

Infatti, sulla base di tutti gli accordi di libero scambio finora conclusi dall’UE, l’esportatore dichiara l’origine preferenziale dei prodotti venduti compilando la c.d. dichiarazione di origine (se esportatore autorizzato o esportatore registrato) o facendo scortare le merci da un certificato di circolazione EUR.1. Sulla base di tali prove, l’importatore presenta alle autorità doganali la prova dell’origine preferenziale, al fine di godere del beneficio daziario.

L’accordo tra UE e Giappone, di diverso, prevede che il trattamento preferenziale dipenda, sì, dalla dichiarazione di origine dall’esportatore ma anche, in alternativa, dalla mera conoscenza dell’importatore (importer’s knowledge).

Nello specifico, il JEFTA prevede che la richiesta formale per poter godere del trattamento daziario preferenziale (claim for preferential tariff treatment) – che l’importatore deve presentare alle autorità doganali del proprio Paese congiuntamente alla dichiarazione doganale di importazione – si basi o su una dichiarazione di origine (statement on origin) compilata dall’esportatore o sulla conoscenza dell’importatore (importer’s knowledge) circa il carattere originario dei prodotti.

La statement on origin, compilata dall’esportatore sulla base del modello riportato nell’accordo, può coprire una singola spedizione oppure più spedizioni dello stesso prodotto effettuate in un periodo non superiore a dodici mesi.

Per la compilazione della statement on origin, il JEFTA – analogamente a quanto disposto dal CETA – rimanda alla normativa nazionale delle due parti contraenti: in UE, presumibilmente, solo gli esportatori registrati alla banca dati REX (Registered Exporter) potranno compilare una statement on origin per spedizioni contenenti materiali originari di valore superiore a € 6.000; per le spedizioni di valore inferiore, invece, qualsiasi esportatore potrà compilare la statement on origin, senza che sia necessaria l’iscrizione alla banca dati REX.

Il testo dell’accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone comprende anche un capitolo interamente dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile, in cui si tiene conto dei cambiamenti climatici e fissa elevati standard in materia di lavoro, sicurezza, ambiente e tutela dei consumatori.

Easyfrontier, che segue da vicino la tematica dell’origine preferenziale e del made in, è a disposizione delle imprese associate per fornire tutti i necessari chiarimenti e approfondimenti.

 

 

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Carmela Massaro
Responsabile relazioni esterne e rapporti Istituzionali
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