La dichiarazione del fornitore

Come funziona questo fondamentale strumento di competitività per le aziende

  • 17 Marzo 2017
  • 602 views
  • La dichiarazione del fornitore
    La dichiarazione del fornitore

Nelle transazioni commerciali internazionali, un ruolo primario è rappresentato dai sempre più numerosi Free Trade Agreement, accordi di libero scambio stipulati tra Unione Europea e Paesi terzi, grazie ai quali le aziende europee sono in grado di esportare verso o, viceversa, di importare dai Paesi firmatari degli accordi godendo di un trattamento daziario preferenziale.

Questi strumenti di politica commerciale sfoderati dall’Unione Europea, sono un’indubbia arma a disposizione delle imprese che possono in tal modo aumentare la propria competitività e stimolare gli scambi con i Paesi accordisti, da un lato importando merci con dazi ridotti o nulli e, dall’altro, esportando prodotti che sconteranno un dazio inferiore o nullo al momento dell’importazione nei territori di quei Paesi.

Quali sono i presupposti per poter beneficiare di tali accordi e dei vantaggi offerti dalla liberalizzazione degli scambi?

L’azienda esportatrice deve poter dimostrare che i propri prodotti rispettano le regole di origine contenute nei singoli protocolli firmati dall’Unione Europea con i Paesi accordisti e che, pertanto, hanno acquisito origine preferenziale UE. Nello specifico, ai fini dell’acquisizione dell’origine preferenziale, un prodotto deve essere o interamente ottenuto nel territorio di una delle due parti contraenti, oppure, nel caso in cui un prodotto incorpori materiali non interamente ottenuti, esso acquisirà origine preferenziale a condizione che detti materiali siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a fargli acquisire carattere originario. Per stabilire se una lavorazione sia sufficiente o meno, si ricorre principalmente a tre criteri, suggeriti a livello planetario dall’Accordo sulle Regole di Origine del WTO (Agreement on Rules of Origin, ARO). I criteri vengono poi declinati in maniera dettagliata all’interno dei protocolli di origine di ciascun accordo. Tali criteri sono:

  • Il bene deve aver subito una trasformazione tale per cui il prodotto ottenuto nel Paese rientri in una suddivisione della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati (ad esempio il celeberrimo “Change of Tariff Heading” CTH, regola del cambio di voce doganale);
  • Il bene deve aver subito una trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari alla percentuale “x” indicata dalla regola sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito (Regola del valore aggiunto);
  • Il bene deve aver subito un processo di lavorazione o trasformazione specifico considerato sufficiente ad attribuire origine preferenziale.

All’interno del testo degli accordi sono inoltre presenti mix di regole (ossia un prodotto dovrà non solo aver rispettato il CTH, ma anche aver aggiunto una certa percentuale di valore al prodotto finale) e/o sono presenti criteri più restrittivi, come ad esempio, nell’ambito dei tessili, il cosiddetto criterio della doppia lavorazione.

L’azienda esportatrice, dopo aver verificato che i propri beni soddisfano le condizioni richieste dagli accordi per acquisire l’origine preferenziale, deve provare tale condizione o attraverso la richiesta di emissione di un certificato di circolazione EUR 1 da parte della dogana presso la quale effettua l’operazione doganale di esportazione o attraverso una specifica dichiarazione riportata sulla fattura. Per le spedizioni inferiori a 6.000 € la dichiarazione su fattura, sottoscritta da chi ne abbia il potere, può sostituire il certificato di circolazione EUR1. Per le spedizioni il cui importo è superiore a 6.000 €, tutte le aziende possono richiedere lo status di esportatore autorizzato a seguito di specifica domanda gratuita rivolta all’ufficio doganale competente per la sede dell’azienda.

Come accertare l’origine preferenziale di beni destinati all’esportazione verso Paesi accordisti nel caso i beni siano stati acquistati per la rivendita tal quali e come provare l’origine di prodotti costruiti a partire da componenti acquistati da compratori unionali o nazionali?

La normativa ha messo a disposizione degli operatori economici strumenti dotati di validità legale, ovvero la dichiarazione del fornitore e la dichiarazione del fornitore a lungo termine: essi consentono agli operatori di asseverare l’origine preferenziale sia per i prodotti acquistati e rivenduti tal quali, sia per i materiali acquistati da fornitori unionali o nazionali e utilizzati nel processo di lavorazione dei prodotti finali.

Con tali dichiarazioni i fornitori, dal canto loro, si impegnano ad asseverare l’origine preferenziale delle merci fornite e debbono per tale ragione essere sempre pronti a fornire la documentazione necessaria ad approvarne la veridicità. In una catena globale del valore in cui le aziende si affidano a terzi per la fornitura della componentistica – per motivazioni economiche o di specializzazione nelle lavorazioni – quasi tutte le imprese si ritrovano a dover rilasciare dichiarazioni del fornitore ai propri clienti, ed è dunque interessante capirne meglio il funzionamento.

La dichiarazione del fornitore e la dichiarazione del fornitore a lungo termine (art. 61-64 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) si distinguono sostanzialmente per l’utilizzo: la prima è valida per singola spedizione, mentre la seconda copre un arco temporale di due anni a partire dalla data di compilazione: pertanto è impiegata nell’ambito di un rapporto di fornitura costante tra esportatore e fornitore per cui si prevede che il carattere originario delle merci di tutte le spedizioni sia lo stesso.

La dichiarazione per singola fornitura può essere trasmessa in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci ed è contenuta nella fattura commerciale relativa alla spedizione o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva la merce oggetto della fornitura in maniera sufficientemente adeguata a consentirne l’identificazione. Al contrario, ci preme sottolineare che la dichiarazione del fornitore a lungo termine, vantaggiosa nell’ambito di un contratto di fornitura, ha validità di due anni, a decorrere dalla data di compilazione. È importante evidenziare quest’ultimo aspetto: la dichiarazione copre le forniture di beni consegnate dopo la data di compilazione. Nel caso in cui un’azienda chiedesse al proprio fornitore di trasmettergli la dichiarazione per ordini già evasi, il fornitore dovrà, ai sensi dell’art. 62 (2) RE 2015/2447, redigere una dichiarazione con effetto retroattivo, avente validità massima di un anno prima della data di compilazione.

Attualmente è allo studio una nuova formulazione proposta dalla DG Taxud per ovviare alla problematica relativa all’emissione di due dichiarazioni (una per le merci spedite a partire dalla data di compilazione e una retroattiva per coprire gli ordini evasi in precedenza) che concederebbe maggiore flessibilità all’operatore economico e che prevede di riportare nella stessa dichiarazione tre date differenti:

  • la data di compilazione;
  • la data di inizio di validità che non può superare i 12 mesi precedenti o i 6 mesi successivi rispetto alla data di compilazione;
  • la data in cui cessa la validità della dichiarazione (che può avere durata massima di 24 mesi).

In attesa che tale modifica venga implementata, va ricordato quindi che, allo stato attuale, l’operatore economico è tenuto a rilasciare due dichiarazioni: una valida per due anni dalla data di compilazione, e un’altra con validità retroattiva di un periodo massimo di 1 anno.

Ai fini della compilazione, è altresì necessario fare attenzione e riportare esclusivamente le sigle dei Paesi e degli accordi per cui le regole di origine preferenziale sono soddisfatte.

Tale dichiarazione rientra nella filiera della tracciabilità delle prove di origine e costituisce un fondamentale strumento di competitività su due fronti: da un lato, quello dell’azienda che lo sta richiedendo, per sfruttare i benefici economici consentiti dai diversi accordi di liberalizzazione degli scambi e, dall’altro, quello del fornitore che darà prova di affidabilità e si renderà più competitivo rispetto a coloro che non si dimostreranno preparati alle richieste di conformità normativa del proprio cliente.

Easyfrontier - Valentina Rubello