Il 26 gennaio 2020, la WCO (World Customs Organization – Organizzazione Mondiale delle Dogane) ha celebrato l’XI International Customs Day, la giornata mondiale delle dogane, dedicata alla sostenibilità, anche dal punto di vista doganale: “Customs fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet1”.
Le dogane agiscono per la sostenibilità ambientale attraverso il contrasto al commercio illegale di rifiuti tossici, di sostanze dannose per l’ozono e di specie a rischio estinzione ma non solo: procedure doganali, regole di origine e semplificazioni perseguono il medesimo obiettivo.
Nel 2004, anche le Nazioni Unite hanno lanciato la Green Customs Initiative, una partnership volta al potenziamento delle dogane e delle altre autorità di frontiera nella lotta al commercio illegale di beni pericolosi per la sostenibilità planetaria.
Ed è anche in tale scenario che si colloca il trend di digitalizzazione delle procedure doganali che accomuna le dogane di tutto il mondo: il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento 952/2013), entrato in vigore il 1° maggio 2016, ha tra i suoi scopi l’eliminazione della carta dalle procedure doganali e la loro totale informatizzazione entro il 31 dicembre 2025.
Il passaggio ai sistemi informatici ha già avuto inizio: il 2 ottobre 2017 è entrato in funzione il Trader Portal/Customs Decision System, il portale telematico attraverso cui l’operatore deve presentare diverse domande di decisione/autorizzazione e l’autorità doganale gestisce l’istruttoria e la decisione medesima. Dal 1° ottobre 2019, le domande di autorizzazione AEO e di ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti) devono essere presentate esclusivamente attraverso Trader Portal, eliminando i moduli cartacei precedentemente utilizzati.
Tale trasformazione digitale riguarderà anche le dichiarazioni doganali che nei prossimi anni verranno totalmente informatizzate: il DAU (Documento Amministrativo Unico), il format attuale delle dichiarazioni doganali, scomparirà per essere sostituito da modalità informatizzate di trasmissione dei dati per lo sdoganamento.
La normativa doganale, poi, è fonte di incentivi alle imprese affinché si adoperino per l’implementazione di processi produttivi che prevedano che gli scarti e i rifiuti di produzione, nonché gli oggetti fuori uso, vengono riutilizzati nel ciclo produttivo successivo: non si tratta più di processi lineari ma circolari, la cui fine rappresenta anche l’inizio. Proprio da ciò deriva il concetto di “economia circolare”, intesa come sistema auto-rigenerante in cui il riciclo e il riutilizzo dei materiali costituiscono una parte centrale del processo produttivo.
Tali incentivi sono strettamente collegati al tema dell’origine (non preferenziale e preferenziale) e del Made in Italy, simbolo di pregio e qualità che contraddistingue l’industria italiana nel mondo.
Quando tratta di origine, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) – prendendo le mosse dall’Agreement on Rules of Origin2 – opera una distinzione tra prodotti interamente ottenuti in un unico Paese e prodotti lavorati in due o più Paesi.
Nella determinazione dell’origine non preferenziale dei prodotti lavorati interviene il principio, universalmente riconosciuto, di ultima lavorazione sostanziale che la UE, per alcuni beni, ha tradotto in regole ben precise (contenute nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 e successive modifiche): i prodotti alla cui produzione hanno contribuito più Paesi si considerano originari del Paese in cui hanno subito l’ultima lavorazione sostanziale.
I prodotti, invece, interamente ottenuti in un solo Paese possono essere automaticamente considerati originari di tale Paese.
Non tutti i beni sono suscettibili di essere considerati interamente ottenuti. Il CDU fornisce una lista delle merci interamente ottenute3: per esempio, i prodotti minerali estratti in un Paese, gli animali vivi ivi allevati, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti sono prodotti interamente ottenuti e quindi originarie di tale Paese.
Il CDU include, poi, in tale categoria di beni “i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime”.
Ciò significa che i materiali derivanti da scarti o da prodotti in disuso riciclati per ricavarne materie prime sono da considerarsi originari del Paese in cui sono stati recuperati, a prescindere dall’origine non preferenziale iniziale del materiale o prodotto riutilizzato. Non solo, il CDU prevede che i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da detti prodotti interamente ottenuti siano considerati anch’essi interamente ottenuti4.
Per capire gli effetti di tali disposizioni, prendiamo ad esempio un’azienda che acquista da un distributore di prodotti dismessi una caldaia fuori uso. Il rivestimento metallico di tale caldaia viene recuperato e impiegato nel processo produttivo di un nuovo prodotto.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale, gli articoli fuori uso sono considerati interamente ottenuti in Italia, se destinati al recupero di materie prime, e, dunque, sono di origine non preferenziale Italia. Pertanto, il rivestimento metallico della caldaia recuperato in Italia e poi impiegato in un nuovo processo produttivo è considerato Made in Italy.
Il concetto di prodotti interamente ottenuti non è limitato esclusivamente all’origine non preferenziale delle merci ma viene ripreso anche nell’ambito dell’origine preferenziale dagli accordi di libero scambio siglati dall’Unione europea con Paesi terzi.
Il tema della sostenibilità è caro anche alla nostra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): in occasione della conferenza con i direttori dell’Agenzia del 6 febbraio 2020, il nuovo direttore, Marcello Minenna, ha condiviso gli obiettivi e le strategie futuri dell’ADM.
Tra questi, vi è il lancio del progetto Kilometro zero, che ha l’obiettivo di avvicinare dogana, imprese e logistica al fine di valorizzare il territorio su cui tali attori sono stabiliti “con importanti riflessi sulla competitività del sistema e sull'ambiente5”.
Uno degli strumenti attraverso cui perseguire tale obiettivo è sicuramente costituito dalle semplificazioni doganali e, nello specifico, la procedura ordinaria presso luogo approvato, c.d. “ordinaria c/o luogo”.
Tale semplificazione consente agli operatori di sdoganare la merce per qualsiasi regime doganale direttamente presso un proprio stabilimento, un magazzino o un altro luogo approvato dalla dogana, producendo in autonomia le dichiarazioni doganali e ottenendo in tempo reale lo svincolo della dichiarazione, con relativo MRN e visto uscire. Ciò è possibile grazie alla comunicazione dei sistemi informatici atti all’emissione delle dichiarazioni doganali con il sistema telematico doganale che procede all’analisi dei rischi e allo svincolo in tempi ridottissimi.
L’ordinaria c/o luogo consente non solo un abbattimento di costi e di tempi, sia per gli operatori sia per le autorità doganali, ma anche una riduzione dell’impatto ambientale legato alle operazioni doganali, eliminando gran parte dei consumi e del traffico connessi allo spostamento delle merci al solo fine di “essere trattate” doganalmente.
Tutte le semplificazioni doganali previste dal CDU, se incardinate presso le aziende, consentiranno nei prossimi anni una notevole riduzione di costi, sì, ma anche di risorse non rinnovabili: sdoganamento centralizzato, EIDR (Entry in the declarant’s record’s – Iscrizione delle scritture del dichiarante), self-assessment e, soprattutto, AEO, nel rendere più fluide le procedure doganali, migliorano il rapporto tra dogana ed azienda e contribuiscono alla sostenibilità globale dei sistemi logistici.
Easyfrontier è da sempre a disposizione delle imprese per assisterle in tutti i percorsi di ottimizzazione, semplificazione e crescita della sostenibilità delle procedure connesse agli scambi con l’estero.
Matilde Poidomani, Team R&D Easyfrontier
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Carmela Massaro
Responsabile relazioni esterne e rapporti istituzionali
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Note
[1] Traduzione: La dogana per la sostenibilità per le persone, la prosperità e il pianeta.
2 L’Agreement on Rules of Origin (ARO) è il risultato dell’Uruguay Round dei negoziati della WTO (World Trade Organization) tenutosi nel 1994.
3 Articolo 31 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.
4 Articolo 31, lettera j, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.
5 Il nuovo direttore Marcello Minenna incontra il top management dell'Agenzia. La Conferenza in sette post, 6 febbraio 2020, www.adm.gov.it/portale.