Il lavoro di manutenzione è elemento critico per la sicurezza funzionale sia alla continuità di esercizio degli impianti, sia alla antinfortunistica operativa durante l'intervento: è naturale conseguenza che sia stato trattato con particolare interesse dalla legislazione e dalla normativa tecnica volontaria.
Il Testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) afferma all'art. 18 che "Il datore di lavoro, ..., e i dirigenti, ..., devono ... prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ..." Nella norma UNI EN ISO 9001:2008 al punto 6.2 "Il personale che svolge attività che influenzano la conformità del prodotto deve essere competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati".
L'attribuzione della qualifica è una prerogativa del datore di lavoro che conosce personalmente le capacità e i limiti dei propri lavoratori. Ciò espone la direzione aziendale a contenzioso penale e civile quando, a posteriori, non può provare in maniera inoppugnabile la attribuzione di una qualifica sulla base di criteri oggettivamente riconosciuti. Pertanto si ricorre a processi di certificazione di parte terza per dimostrare la professionalità. Parallelamente è un interesse primario delle nazioni promuovere un sistema di comunicazione delle competenze professionali che favorisca l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro e faciliti il collocamento mirato dei lavoratori.
In questo senso l'Unione Europea, considerando che "Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro.", ha promulgato la RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C111/01/CE, GUUE del 6.5.2008) dove è definita "qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti".
La raccomandazione ricompone la qualifica in tre elementi costituenti il profilo e quantificabili per livelli:
"conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
"abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
"competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Come spesso accade - ed è un motivo per cui i tecnici competenti hanno criticato di immobilismo retrogrado il testo unico per la sicurezza - la normativa tecnica volontaria precorre il legislatore: il 23 giugno 2011 è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte nel corpo normativo nazionale la norma UNI 11420 "Qualifica del personale di manutenzione".
La norma definisce le conoscenze, le abilità e le competenze (riprendendo le definizioni della Raccomandazione UE) necessarie per la qualifica del personale di manutenzione. La norma è principalmente indirizzata alle imprese di manutenzione che operano per conto terzi. Può tuttavia trovare applicazione anche nell'ambito di organizzazioni complesse che prevedono al loro interno una specifica funzione di manutenzione. Le figure professionali ivi delineate sono le figure chiave che gestiscono i processi. Non sono presenti i lavoratori operativi per i quali è suggeribile un processo di qualificazione derivabile da altre norme, ad esempio la norma CEI 11-27 per i lavoratori operativi su impianti elettrici.
Sono individuati e definiti:
- specialista di manutenzione (preposto e/o operativo) che possiede un'elevata capacità operativa nell'ambito della propria specializzazione e agisce in modo indipendente, in grado di coordinare le attività manutentive;
- supervisore dei lavori di manutenzione [S] e/o ingegnere di manutenzione [I] che coordinano le attività a budget, i piani di manutenzione e le situazioni emergenti, proponendo progetti migliorativi ed assicurando il rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza;
- responsabile del servizio che orienta e gestisce la manutenzione coerentemente agli obiettivi aziendali con capacità strategica, di supervisione, tecnica, organizzativa. Per ogni figura sono definite le competenze professionali (vedi box) per ognuna delle quali vengono specificate "abilità minime" e "conoscenze essenziali". Tutte e tre le figure professionali devono avere abilità e conoscenze delle problematiche connesse con la sicurezza e gestione dell'antinfortunistica, sia a livello di sistema, sia a livello operativo e di controllo, per garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori, della sicurezza e della protezione dell'ambiente. I ruoli corrispondono a Dirigente e a Preposto, definiti nel Testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 2 lettere d,e) per le quali il recente accordo 221/CSR del 21/12/2011 (GURI 11/01/2012 n. 8) indica contenuti e durata minima dei corsi obbligatori di formazione iniziale e di aggiornamento. Data la criticità e complessità delle figure, la formazione ivi indicata deve essere considerata necessaria solo per l'assolvimento dell'obbligo penale ma non sufficiente: più aderente sarebbe inserire questa formazione come parte di un master interdisciplinare ben più corposo.
La difficoltà è che, nella norma e nell'accordo, questi aspetti sono indicati come dichiarazioni di principio che dovranno essere riempite di contenuti puntualmente individuati, validati e resi misurabili per procedere alla successiva valutazione oggettiva certificante. Il prossimo passo è costruire un processo di certificazione condiviso fra le associazioni professionali coinvolte: AIMAN e AIAS stanno lavorando insieme per preparare il bando con i criteri di valutazione che sarà presentato ad ACCREDIA per l'accreditamento. Sarà un passo importante che permetterà di superare l'impasse del mancato avvio del libretto formativo del cittadino definito nel regolamento applicativo della legge Biagi (D.Lgs. 276/2003 art. 2 lettera i) e mai decollato.
Invece la sua attivazione dovrebbe essere all'ordine del giorno nella discussione parlamentare intorno a decreti che modifichino il mercato del lavoro. Farebbe emergere professionalità nascoste e faciliterebbe il reinserimento dei lavoratori che la crisi economica ha espulso. Molti lavoratori hanno acquisito competenze nel campo della installazione e della manutenzione che andranno perdute mentre le aziende, non trovando sul mercato adeguate risorse umane, le dovranno autoprodurre con tempi e costi rilevanti. La manutenzione è ubiquitaria in tutti i settori produttivi (internamente o come outsourcing) e ad alto valore economico perché allunga la vita utile di macchine e impianti in situazioni economiche come quella presente in cui la riduzione del credito impedisce più consistenti interventi di rinnovo.
Inoltre la mancanza di un regolare controllo manutentivo porta ai dissesti edilizi, impiantistici e ambientali che vengono affrontati poi sul piano emergenziale con danni umani ed ambientali che incidono sulla collettività intera. Valorizzare i suoi addetti avrebbe una ricaduta benefica che dovrebbe essere considerata per tutti gli effetti (diretti ed indiretti) sull'economia.