Come noto, il 26 luglio 2019 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la nota 91956/RU con cui viene abolita la previdimazione dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. nell’ambito di regimi preferenziali UE-Paesi terzi e, per quanto riguarda i certificati A.TR., dell’unione doganale UE-Turchia. Inizialmente, il termine di tale pratica era stato fissato al 24 gennaio 2020, rimandato una prima volta al 21 aprile 2020 (nota prot. 200901/RU del 3 dicembre 2019), poi ulteriormente posticipato al 21 giugno 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19 (nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020). Il 17 giugno 2020, l’ADM, con Circolare 16, ha disposto una proroga del termine al 21 luglio 2020.
La possibilità di previdimare i certificati di circolazione era stata introdotta in favore degli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione (oggi, procedura ordinaria presso luogo approvato1) al fine di evitare che tali operatori, non in possesso dello status di esportatore autorizzato2, dovessero recarsi in dogana di volta in volta al fine di richiedere l’emissione dei certificati di circolazione. La pratica della previdimazione è stata abolita poiché non prevista dagli accordi e non necessaria alla luce delle semplificazioni disciplinate dagli accordi medesimi in ordine al rilascio delle prove di origine preferenziale. A seguito della pubblicazione della nota ADM 91956/RU e ss.mm. ii., gli intermediari (spedizionieri internazionali, in primis) stanno esortando le aziende clienti ad ottenere lo status di esportatore autorizzato.
Infatti, venendo meno la possibilità di utilizzare i certificati di circolazione in bianco previdimati, la procedura di ottenimento dei certificati di circolazione (EUR.1, EUR-MED e A.TR) comporterà tempi di attesa (e costi significativi) poiché sarà necessario recarsi presso l’ufficio doganale ogni qualvolta si voglia esportare merce destinata ai Paesi accordisti3 e alla Turchia. Da qui, l’invito rivolto alle aziende esportatrici ad acquisire lo status di esportatore autorizzato. L’esportatore autorizzato è una semplificazione, prevista dagli accordi di libero scambio e normata dal Codice Doganale dell’Unione (CDU)4, che consente agli esportatori unionali di rilasciare una prova dell’origine preferenziale sotto la forma di una dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale che consenta di identificare con precisione le merci5.
Nella maggior parte degli accordi in cui è previsto l’utilizzo dello status di esportatore autorizzato, la dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) è totalmente sostitutiva dei certificati di circolazione EUR.1 (e, ove previsti, dei certificati EUR-MED)6. Una prova di origine – sia essa un EUR.1 o una dichiarazione di origine – è necessaria al fine di beneficiare, all’importazione nei Paesi accordisti, del trattamento daziario agevolato, garantito ai soli prodotti che hanno acquisito l’origine preferenziale UE (o dell’altra parte contraente) sulla base delle regole di origine contenute negli accordi.
Sulla base di tutti gli accordi di libero scambio che consentono il ricorso allo status di esportatore autorizzato, un esportatore può essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione su fattura a condizione che “effettui frequenti esportazioni”7 di prodotti verso il Paese partner (oltre a dover essere in grado di dimostrare alle autorità doganali il carattere originario dei prodotti e ad avere una comprovata conoscenza delle regole di origine). Il requisito di frequenza si traduce, nella pratica, non in un numero minimo di esportazioni effettuate in un determinato lasso di tempo quanto piuttosto nella regolarità delle esportazioni verso i Paesi accordisti, ossia una ricorrenza, anche minima, di tali operazioni negli anni8.
Qualora l’operatore non rispetti tale requisito e, quindi, non sia in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può comunque ricorrere al certificato di circolazione EUR.1 per beneficiare del trattamento preferenziale.
Poiché l’accordo con la Corea del Sud non prevede l’utilizzo dell’EUR.1 in alternativa alla dichiarazione di origine, il requisito di frequenza è stato eliminato proprio al fine di garantire a tutti gli esportatori la possibilità di acquisire lo status di esportatore autorizzato e di beneficiare dei vantaggi dell’accordo.
L’eliminazione dell’EUR.1 come prova dell’origine è caratteristica dei più recenti accordi conclusi dalla UE. Analogamente all’accordo con la Corea del Sud, l’accordo con Singapore, in vigore dal 21 novembre 2019, prevede che la prova di origine possa essere costituita esclusivamente da una dichiarazione di origine rilasciata da un esportatore autorizzato.
Negli accordi c.d. di “ultima generazione”, ossia gli accordi di più recente negoziazione (Canada e Giappone, ad oggi), al fine di rilasciare una prova dell’origine, gli esportatori UE devono non più richiedere lo status di esportatore autorizzato ma devono fare domanda di registrazione al sistema REX (Registered Exporter), a fronte del quale riceveranno un numero di registrazione da riportare nella dichiarazione di origine. Oltre agli accordi con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement) e Giappone (EU-Japan Economic Partnership Agreement), già in vigore, il REX sarà previsto anche nell’accordo tra UE e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela), di cui si conosce già il testo provvisorio ma non la data di entrata in vigore. È opportuno sottolineare che, salvo diversamente disposto negli accordi, un esportatore che non sia esportatore autorizzato o esportatore registrato può rilasciare una dichiarazione di origine per spedizioni di prodotti originari il cui valore non superi i 6.000 € (artt. 67 e 68, Regolamento di esecuzione 2015/2447). L’acquisizione dello status di esportatore autorizzato rappresenta, per le imprese, una grande opportunità per acquisire consapevolezza in materia di origine preferenziale e avere un controllo diretto su ciò che si dichiara in dogana nell’ambito degli scambi preferenziali.
Easyfrontier supporta le imprese per l’accertamento dell’origine preferenziale dei prodotti costruiti o commercializzati dalle aziende associate e nel processo di richiesta ed ottenimento dello status di esportatore autorizzato.
Matilde Poidomani, Team R&D Easyfrontier
Per info e approfondimenti sul contenuto dell’articolo e sui servizi offerti da Easyfrontier contattare:
Carmela Massaro, Responsabile relazioni esterne e rapporti istituzionali
0245418305 – 389 3436217
Note
1 Circolare 2/D del 7 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2 Lo status di esportatore autorizzato è previsto in quasi tutti gli accordi di libero scambio conclusi dalla UE. Da esso va tenuto distinto, lo status di esportatore registrato (REX) previsto esclusivamente, ad oggi, negli accordi con Canada e Giappone e nell’ambito dello Schema delle Preferenze Generalizzate (Regolamento 978/2012).
3 Si intende qui riferirsi ai Paesi che prevedono l’emissione di tali certificati: non è il caso di Corea del Sud, Singapore, Canada e Giappone che non prevedono l’utilizzo di essi e accordano il trattamento preferenziale esclusivamente sulla base di “dichiarazioni di origine”.
4 Regolamento di esecuzione 2015/2447, articolo.
5 Il progetto Dogana facile (curato da Azienda Servizi ANIMA in collaborazione con Easyfrontier) assicura l’ottenimento dello status in tempi brevi e con l’assessment di tutte le condizioni previste dagli accordi, in perfetta conformità con la normativa unionale e nazionale.
6 La procedura di esportatore autorizzato per la Turchia non comporta, di fatto, l’eliminazione del certificato A.TR. bensì una rimarchevole semplificazione consistente nella possibilità di produrre direttamente in aziende il certificato A.TR. medesimo.
7 Come meglio spiegato nel seguito, tale condizione non è richiesta per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato nell’ambito dell’accordo con la Corea del Sud e, recentissimamente, dell’accordo con Singapore.
8 Tale regolarità può essere dimostrata anche allo stadio previsionale, ossia in presenza di accordi commerciali o ordini o anche solo manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di clienti che intendono ricevere le merci nei Paesi accordisti.